Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

 Fondazione >> Statuto

Approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – 17 novembre 2017
 

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA
TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO IV – BILANCIO, DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI
TITOLO V – SCIOGLIMENTO
NORME TRANSITORIE  

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione, natura e sede

1. La “Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro” – di seguito chiamata Fondazione – è stata istituita con decreto del Ministero del Tesoro 16 giugno 1992 ed è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Pesaro fondata ad iniziativa di benefiche persone private, autorizzata con rescritto del Cardinal Legato Tommaso Riario Sforza del 17 luglio 1840.
2. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni e adottata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d’intesa, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nonché dalle norme del codice civile in quanto compatibili.
3. La Fondazione ha la sua sede legale in Pesaro, Palazzo Montani Antaldi, ed ha durata illimitata.

Articolo 2 – Principi e scopi

1. La Fondazione, nella continuità delle finalità originarie e nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, operando in via prevalente nei settori rilevanti ed eventualmente negli altri settori ammessi, scelti dai suoi Organi deliberanti in conformità alle disposizioni di legge e di Regolamento vigenti tempo per tempo, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento, interpretandone le esigenze e realizzando la propria attività libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l’autonomia. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all’Autorità di Vigilanza.
2. Il territorio di riferimento della Fondazione è costituito prevalentemente dalla Provincia di Pesaro e Urbino ove ha operato storicamente la Cassa di Risparmio di Pesaro.

Articolo 3 – Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari

1. Al fine di assicurare l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi la Fondazione definisce documenti programmatici pluriennali e annuali di intervento nei settori rilevanti e nei settori ammessi.
Per assicurare inoltre trasparenza alla propria attività, adeguata motivazione alle proprie scelte e la più ampia tutela possibile agli interessi perseguiti la Fondazione determina, con regolamento approvato dal Consiglio generale, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale con particolare riferimento alla individuazione ed alla selezione dei settori a maggior rilevanza sociale e dei progetti e delle iniziative da realizzare in conformità al Piano programmatico pluriennale.
2. La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni nazionali ed internazionali. Essa può altresì promuovere l’istituzione di persone giuridiche ai sensi dell’art. 12 del codice civile, nonché la costituzione di società di diritto privato nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 6.
3. La Fondazione, inoltre, può compiere, secondo principi di sana e prudente gestione nonché di economicità della stessa, le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune per il perseguimento dei propri fini nei limiti di legge e di statuto.
4. La Fondazione può indirizzare la propria attività anche in ambito nazionale ed all’estero, quando specifiche circostanze lo rendano opportuno per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
5. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, erogazioni, sovvenzioni e finanziamenti, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
6. La Fondazione può esercitare, con contabilità separata, imprese la cui attività sia strumentale ai fini statutari, esclusivamente nei settori rilevanti, scelti a norma dell’art. 19, comma 1, lettera i) del presente statuto, e detenere partecipazioni di controllo di enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di tali imprese. Il controllo sussiste nelle ipotesi previste dall’art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
7. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo in enti e società anche diversi da quelli indicati nel comma precedente nel rispetto dei criteri previsti per la migliore gestione del patrimonio.
8. L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall’art. 7, comma 3-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

Articolo 4 – Composizione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un’adeguata pianificazione strategica.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti e si incrementa per:
a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall’Autorità di vigilanza;
b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante e del testatore;
c) riserve o accantonamenti facoltativi, la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio generale al fine di meglio assicurare la salvaguardia dell’integrità del patrimonio e la stabilizzazione delle erogazioni. La relativa delibera sarà inviata all’Autorità di vigilanza per le valutazioni di competenza.
3. Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria sono imputate a patrimonio nei limiti previsti dall’art. 9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Articolo 5 – Gestione del patrimonio

1. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
2. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l’esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell’attivo di bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d’intesa.
3. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso, l’esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l’ultimo bilancio approvato.
4. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L’utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d’intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli.
5. La Fondazione, sulla base di criteri di scelta rispondenti al proprio esclusivo interesse, può affidare in tutto o in parte la gestione del proprio patrimonio a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Qualora la gestione del patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari esterni, essa dovrà essere svolta con modalità organizzative separate da quelle destinate alla gestione delle altre attività della Fondazione.
7. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d’intesa, approvato dal Consiglio generale, su proposta del Consiglio di amministrazione.
8. La Fondazione trasmette all’Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall’articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, fermo restando quanto previsto dall’art. 25, comma 3 bis, del medesimo decreto legislativo n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l’attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all’art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 153.

Articolo 6 – Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all’attività svolta dalla Fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità di vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai settori rilevanti scelti dal Consiglio generale a norma dell’art. 19, comma 1, lettera i) del presente statuto;
e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve previsti dallo statuto, dall’Autorità di vigilanza o deliberati ai sensi del precedente art. 4, comma 2, lett. c);
f) altri settori ammessi scelti dal Consiglio generale a norma dell’art. 19, comma 1, lettera i) del presente statuto;
g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. E’ vietata ogni distribuzione o assegnazione sotto qualsiasi forma di utili, patrimonio e di qualsiasi altra utilità economica ai componenti degli organi della Fondazione e ai suoi dipendenti, salva la corresponsione dei compensi per amministratori, sindaci e dipendenti previsti dal presente statuto.

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 7 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio generale;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Presidente della Fondazione;
e) il Collegio sindacale;
f) il Segretario generale.

Articolo 8 – Assemblea dei soci: composizione e nomina

1. I soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l’Ente originario e devono avere, di norma, residenza, sede o domicilio nel territorio nel quale la Fondazione persegue i propri fini istituzionali.
2. Il numero massimo dei soci è di 120, di cui 100 nominati dall’Assemblea a norma dell’art. 9, e 20 nominati dal Comitato dei probiviri sulla base delle designazioni previste dall’art. 10.
3. I soci devono essere scelti tra le persone più rappresentative nei settori cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 30 del presente statuto.
4. La qualità di socio permane per dieci anni dalla data di nomina e può essere rinnovata per una sola volta.
5. I soci non hanno diritti, né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione.
6. Non possono essere nominati soci:
a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Fondazione o che ad essa abbiano cagionato danni;
b) i dipendenti della Fondazione o delle società da questa direttamente partecipate.
7. Decadono dalla qualità di socio:
a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
b) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma precedente;
c) coloro che senza giustificato motivo non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare alle Assemblee in tre adunanze consecutive. L’indicazione del motivo deve pervenire per iscritto alla Fondazione prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea.
8. La decadenza della qualità di socio è pronunciata dal Comitato dei probiviri.
9. La qualità di socio si perde per dimissioni, che avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta, e non è trasmissibile a qualsiasi titolo.
10. Non sono rieleggibili i soci decaduti o dimissionari nel triennio successivo alla data di dimissione o alla pronuncia di decadenza.
11. La qualità di socio rimane sospesa, per tutta la durata della carica, per i soci che vengono nominati componenti del Consiglio generale, o del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale o Segretario generale della Fondazione. Il periodo di sospensione non viene computato ai fini della durata della qualità di socio.
12. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, i soci già in carica al 31/12/1990 conservano la qualità di socio anche oltre il termine di 10 anni dalla nomina, salvo il verificarsi delle cause di decadenza di cui al comma 7.

Articolo 9 – Soci di nomina assembleare

1. La qualità di socio di nomina assembleare si acquista su proposta di ammissione di almeno quindici soci.
2. La proposta di ammissione deve pervenire al Presidente della Fondazione entro il termine fissato in sede di convocazione dell’Assemblea.
3. La qualità di socio si acquista, previa verifica dei requisiti richiesti da parte del Comitato dei probiviri, con il voto favorevole di due terzi dei votanti in Assemblea, purché i votanti rappresentino almeno il 40% dei soci; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Articolo 10 – Soci di designazione

1. Venti soci devono essere designati come di seguito indicato:
a) n. 6 soci dalla Provincia di Pesaro e Urbino scelti a rotazione tra persone che hanno residenza o domicilio nei Comuni ove ha operato storicamente la Cassa di Risparmio di Pesaro con esclusione di quelli indicati all’art. 16, comma 1;
b) n. 4 soci dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pesaro e Urbino nell’ambito di soggetti aventi residenza ed attività nella provincia di Pesaro e Urbino di cui
– 1 in rappresentanza della categoria “Industria”;
– 1 in rappresentanza della categoria “Commercio e attività turistiche”;
– 1 in rappresentanza della categoria “Artigianato”;
– 1 in rappresentanza della categoria “Agricoltura”;
n. 2 soci dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della provincia di Pesaro e Urbino in rappresentanza degli Ordini Professionali aderenti;
c) n. 8 soci da:
– Fondazione Rossini Opera Festival Pesaro                                1 socio
– Ente Olivieri Pesaro                                                                         1 socio
– Fondazione Rossini Pesaro 1 socio
– Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”                            1 socio
– Accademia Agraria in Pesaro                                                         1 socio
– Accademia Raffaello in Urbino                                                     1 socio
– Accademia di Belle Arti di Urbino 1 socio
– ISIA, Istituto Superiore di Industrie Artistiche di Urbino      1 socio

Articolo 11 – Procedura di nomina dei soci designati da Enti, Istituzioni e Organismi

1. Le designazioni, di cui al precedente articolo 10, corredate dall’indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al Comitato dei probiviri.
2. Il Comitato accerta il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 8 e procede alla nomina.
3. I posti per i quali sia stato rivolto l’invito di designazione rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito, e la mancata copertura non impedisce il funzionamento dell’Assemblea.
4. Qualora il socio nominato, ai sensi del presente articolo, venga a cessare per qualsiasi motivo, l’Ente, l’Istituzione o l’Organismo di designazione provvederà alla nuova designazione su richiesta del Comitato dei probiviri. Il nuovo nominato resterà in carica quanto lo sarebbe rimasto il socio sostituito.

Articolo 12 – Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea dei soci delibera:
– sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
– sulla nomina dei soci di sua competenza;
– sulla designazione dei componenti del Consiglio generale di sua competenza;
– sulla nomina dei componenti del Comitato dei probiviri;
– sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio generale, dal Presidente della Fondazione, dal Comitato dei probiviri o da almeno un terzo dei soci.
2. L’Assemblea inoltre è chiamata ad esprimere il proprio parere motivato sulle proposte relative ai programmi, alle trasformazioni e fusioni ed alle modifiche statutarie della Fondazione, sulle quali il Consiglio generale è tenuto a deliberare. Il parere, la cui richiesta è obbligatoria, non è vincolante e deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Consiglio generale può deliberare liberamente.
3. L’Assemblea fornisce indicazioni sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione, nel rispetto dell’art. 11, comma 7, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Articolo 13 – Adunanze dell’Assemblea

1. L’Assemblea dei soci deve essere convocata, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente della Fondazione quando lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata almeno un quarto dei Soci o il Comitato dei probiviri.
2. L’Assemblea è convocata mediante invio al domicilio dei soci, almeno sette giorni prima della data fissata, di un avviso a mezzo lettera raccomandata, contenente l’elenco degli argomenti da trattare e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore dopo la prima.
3. L’Assemblea dei soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentato, in prima convocazione, un numero di soci pari almeno alla metà più uno dei medesimi e, in seconda convocazione, almeno un decimo di essi.
4. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.
5. Alle adunanze dell’Assemblea dei soci sono invitati i componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
6. Alle adunanze dell’Assemblea interviene il Segretario generale della Fondazione con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell’Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte da un socio nominato dal Presidente dell’Assemblea.

Articolo 14 – Presidenza e deliberazioni

1. L’Assemblea dei soci è presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto.
2. L’Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
3. Nella designazione alle cariche sociali risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il voto favorevole dei due terzi dei votanti in Assemblea, purché i votanti rappresentino almeno il 40% dei soci; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
4. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea, all’unanimità, stabilisca altra forma di votazione.

Articolo 15 – Comitato dei probiviri

1. L’Assemblea nomina un Comitato dei probiviri costituito da cinque soci.
2. I probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il proprio ufficio senza percepire compensi.
3. La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica ricoperta nell’Ente.
4. Il Comitato elegge, nel suo seno, il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Comitato stesso e ne dirige i lavori.
Il Comitato dei probiviri:
a) accerta i requisiti per la nomina a socio e, per quelli designati ai sensi dell’art. 10, procede alla relativa nomina;
b) pronuncia la decadenza dalla qualità di socio;
c) richiede le designazioni di cui all’art. 10, qualora il socio nominato ai sensi dello stesso articolo venga a cessare per qualsiasi motivo;
d) delibera su eventuali controversie fra soci in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente statuto.

Articolo 16 – Consiglio generale: composizione e procedure di nomina

1. Il Consiglio generale, organo di indirizzo della Fondazione, è composto da sedici consiglieri designati come segue:
a) 1 dal Comune di Pesaro;
b) 1 dal Comune di Urbunio;
c) 2 a rotazione dai Comuni di Urbania, Pergola, Cagli, Fossombrone, Fermignano, Vallefoglia, Sant’Angelo in Vado, Carpegna;
d) 1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Pesaro e Urbino;
e) 1 dal Prefetto di Pesaro e Urbino secondo il dettato dell’art. 17, comma 2;
f) 1 dalla Diocesi di Pesaro;
g) 1 dalla Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”;
h) 8 dall’Assemblea dei soci.
2. Ferme restando le designazioni di competenza dell’Assemblea dei soci, periodicamente il Consiglio generale verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati. Il verbale degli incontri è sottoposto al Consiglio generale per una motivata valutazione sulla permanente rappresentatività del Consiglio generale stesso. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche sul sito della Fondazione.
3. Il Presidente della Fondazione, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio generale, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, invita i soggetti competenti a provvedere alle designazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento per la nomina dei componenti gli organi statutari. Qualora nel suddetto termine una o più designazioni non vengano effettuate, o non sia prodotta la documentazione a corredo, il Presidente della Fondazione invita nuovamente i soggetti inadempienti a provvedere entro i successivi trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine l’invito a designare verrà rivolto al Presidente del Tribunale di Pesaro che provvederà sulla base dei medesimi criteri di scelta dell’ente designante surrogato.
Qualora anche il Presidente del Tribunale di Pesaro non provveda entro i successivi trenta giorni dalla richiesta, la designazione e la relativa nomina verranno effettuate dal Consiglio generale per cooptazione a favore di personalità di chiara e indiscussa fama espressive comunque delle realtà locali.
In ogni caso le nomine per cooptazione non possono superare il quindici per cento del numero dei componenti del Consiglio generale, arrotondato all’unità superiore.
4. Il Consiglio generale in carica al momento delle designazioni verifica sotto la propria responsabilità la regolarità delle designazioni stesse, l’esistenza dei requisiti, l’assenza di cause d’incompatibilità e di conflitti d’interesse permanenti e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni. In caso di mancanza o d’impossibilità di funzionamento del Consiglio generale provvede il Collegio sindacale.
5. Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione agli interessati affinché questi comunichino la propria accettazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
6. In ogni caso il Consiglio generale può operare pienamente nelle proprie funzioni quando siano stati nominati almeno dieci componenti su sedici, purché si sia provveduto alla nomina di tutti i soggetti la cui designazione sia stata regolarmente comunicata alla Fondazione entro il termine massimo previsto.

Articolo 17 – Consiglio generale: requisiti dei componenti

1. I componenti del Consiglio generale devono essere scelti fra persone che, per il possesso di comprovati requisiti di specifica professionalità o qualificata esperienza maturata per almeno tre anni nell’ambito di attività imprenditoriali, accademiche, professionali, direzionali o gestionali, in almeno uno dei settori di intervento della Fondazione o in ambiti o iniziative strumentali agli stessi, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il componente designato ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera e), dovrà essere scelto fra persone che abbiano maturato una particolare esperienza nell’ambito delle attività di volontariato e delle imprese sociali.

3. I Componenti del Consiglio generale agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano i soggetti che li hanno designati, né agiscono sotto vincolo di mandato.

Articolo 18 – Consiglio generale: durata

1. I componenti del Consiglio generale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
2. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, un componente del Consiglio generale cessi dalla carica prima del termine di durata del mandato, il Presidente provocherà la designazione del sostituto del componente cessato da parte dell’Ente o dell’Organismo che lo aveva designato. Il nuovo componente rimarrà in carica per il periodo in cui lo sarebbe stato quello sostituito.

Articolo 19 – Consiglio generale: competenze

1. Il Consiglio generale:
a) provvede alla nomina dei suoi componenti ai sensi dell’art. 16, comma 4;
b) nomina, anche al di fuori dei propri componenti, il Presidente della Fondazione. Nel caso in cui il Presidente venga scelto all’interno del Consiglio generale, l’organo stesso verrà reintegrato del componente mancante;
c) nomina i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale anche al di fuori dei propri componenti;
d) può revocare il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione e, per giusta causa, i componenti del Collegio sindacale;
e) delibera eventuali azioni di responsabilità nei confronti del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
f) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio d’esercizio;
g) delibera le modificazioni dello statuto, nonché la trasformazione della Fondazione e la fusione della stessa con altri enti;
h) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il regolamento dell’attività istituzionale, il regolamento per la gestione del patrimonio, il regolamento per la nomina dei componenti gli organi statutari, nonché gli altri eventuali regolamenti interni redatti in aderenza alle disposizioni del Protocollo d’intesa;
i) determina, ogni tre anni, con sua motivata deliberazione, in rapporto ai bisogni del territorio di riferimento, i settori rilevanti ed eventualmente altri settori d’intervento, da scegliere fra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
j) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il Piano programmatico pluriennale e il Documento programmatico previsionale, indicando altresì le priorità e gli strumenti di intervento, e verifica la loro puntuale attuazione da parte del Consiglio di amministrazione;
k) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
l) istituisce, su proposta del Consiglio di amministrazione, le imprese strumentali di cui all’art. 3, comma 6;
m) delibera, nel rispetto dei limiti della normativa vigente, l’eventuale accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti degli organi della Fondazione stessa. Per i propri componenti tale deliberazione deve essere assunta sentito il Collegio sindacale;
n) determina le medaglie di presenza per i propri componenti, i compensi e le medaglie di presenza del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e dei componenti di quest’ultimo con il parere favorevole del Collegio sindacale, nonché i compensi e le medaglie di presenza del Collegio sindacale stesso.
o) delibera l’acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali di cui all’articolo 3, comma 6, dello statuto;
p) può nominare “Gruppi di Lavoro” per uno o più settori di intervento, formati da componenti del Consiglio generale, eventualmente integrati da soggetti esperti e competenti nei settori ammessi, ai quali possono essere corrisposte esclusivamente medaglie di presenza nell’ammontare stabilito dal Consiglio generale stesso. In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata non cumulabile con quella dovuta per la partecipazione al Consiglio generale nella medesima giornata.

Articolo 20 – Consiglio generale: riunioni e deliberazioni

1. Il Consiglio generale si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione di norma con cadenza bimestrale e comunque ogni qualvolta quest’ultimo lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque componenti, oppure il Collegio sindacale.
2. Gli avvisi di convocazione, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, devono essere spediti, per mezzo di lettera raccomandata o altri mezzi idonei, purché risulti prova dell’avvenuta comunicazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio generale e del Collegio sindacale; in caso di urgenza la convocazione può essere inviata con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale la deliberazione che ha conseguito il voto favorevole del consigliere anziano. Per le delibere riguardanti la nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione, l’approvazione del Regolamento previsto dall’art. 3 comma 1, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.
5. Per le delibere aventi per oggetto le modifiche statutarie, la trasformazione e la fusione della Fondazione è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica.
6. Le deliberazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto salvo che il Consiglio generale, all’unanimità, stabilisca altra forma di votazione.

7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo dal consigliere di amministrazione più anziano per carica ed età.
8. Si intende consigliere anziano, ai fini del precedente comma 4, colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio generale e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
9. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio generale, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
10. Le funzioni di segretario del Consiglio generale sono svolte dal Segretario generale della Fondazione.
11. I verbali delle sedute del Consiglio generale sono redatti dal segretario e sono firmati da chi ha presieduto e dal segretario stesso.
12. I verbali e gli estratti dei medesimi fanno prova delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio: gli estratti devono essere sottoscritti dal Presidente per autenticazione.

Articolo 21 – Consiglio di amministrazione: composizione, requisiti e durata

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri di amministrazione non inferiore a 4 e non superiore a 6, nominati dal Consiglio generale, e dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Vice Presidente della Fondazione.
2. I Consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I Consiglieri di amministrazione, scelti sulla base di criteri di comparazione, debbono essere in possesso di una comprovata esperienza di amministrazione e/o direzione acquisita presso organizzazioni pubbliche o private, nella gestione di risorse economico-finanziarie o nell’esercizio di attività professionali o di insegnamento e ricerca, adeguata ai compiti da svolgere ed ai settori di intervento.
3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, un consigliere di amministrazione cessi dal proprio incarico prima della scadenza del termine di durata del mandato, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio il Consiglio generale per la sua sostituzione.
4. I consiglieri nominati dal Consiglio generale in sostituzione di quelli cessati rimangono in carica per il periodo in cui lo sarebbero stati i consiglieri sostituiti.

Articolo 22 – Consiglio di amministrazione: riunioni e deliberazioni

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente di norma con cadenza mensile e comunque, ogni qualvolta quest’ultimo lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due componenti, oppure il Collegio Sindacale.
2. Gli avvisi di convocazione, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, devono essere spediti, per mezzo di lettera raccomandata o altri mezzi idonei, purché risulti prova dell’avvenuta comunicazione, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; in caso di urgenza la convocazione può essere inviata con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
4. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione che ha conseguito il voto di chi presiede.
5. Le deliberazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto salvo che il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, stabilisca altra forma di votazione.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Segretario generale della Fondazione.
7. I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Segretario e sono firmati da chi ha presieduto e dal segretario stesso.
8. I verbali e gli estratti dei medesimi fanno prova delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio; gli estratti devono essere sottoscritti dal Presidente per autenticazione.

Articolo 23 – Consiglio di amministrazione: competenze

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione non riservati ad altri organi.
2. Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
a) la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;
b) la predisposizione del Piano programmatico pluriennale e del Documento programmatico previsionale annuale;
c) la nomina del Segretario generale ed eventualmente del Vice Segretario generale della Fondazione;
d) l’accertamento dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei Consiglieri, nonché del Segretario generale;
e) l’acquisto e la cessione di partecipazioni diverse da quelle previste dall’art. 19, comma 1, lett. o);
f) la designazione dei rappresentanti della Fondazione nelle società e negli enti partecipati;
g) l’eventuale accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione stessa nel rispetto dei limiti di legge;
h) l’assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro.
3. Al Consiglio di amministrazione, inoltre è attribuito un generale potere di proposta al Consiglio generale in tutte le materie attinenti al funzionamento ed all’attività della Fondazione in particolare relativamente a:
– modifiche statutarie;
– approvazione e modifica dei regolamenti interni;
– linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
– istituzione di imprese strumentali;
– piani e programmi di intervento della Fondazione.
4. Il Consiglio di amministrazione può istituire Commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti degli organi della Fondazione il cui incarico sia preventivamente concordato e conferito con delibera, con l’indicazione dell’eventuale compenso, sentito il Collegio sindacale.
5. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente o ad altro suo componente o al Segretario generale determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Articolo 24 – Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio generale. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Presidente cessi dalla propria carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione – o in mancanza il Collegio sindacale – dovrà convocare senza indugio il Consiglio generale per la nomina di un nuovo Presidente. Lo stesso rimarrà in carica per il periodo in cui lo sarebbe stato il Presidente sostituito.
2. Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
c) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei soci ed il Consiglio generale;
d) svolge compiti di impulso e di coordinamento dell’attività della Fondazione e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni;
e) esercita le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio di amministrazione.
3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, sentito il Segretario generale, eccetto che per le materie di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, di cui all’art. 23, comma 2, può prendere determinazioni di competenza del Consiglio stesso, sottoponendole a ratifica alla prima riunione utile.
4. Il Presidente può delegare di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di amministrazione e a dipendenti.
5. Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni vengono esercitate dal componente del Consiglio di amministrazione con la maggiore anzianità di carica o, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.
7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell’assenza o impedimento dello stesso, ovvero dell’assenza e dell’impedimento di chi doveva procedere alla sostituzione.
8. Nei casi di vacanza della carica di Presidente e/o Vice Presidente, si procede come nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 25 – Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale é composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio generale che ne individua il Presidente. I componenti del Collegio sindacale debbono possedere i requisiti richiesti dal vigente ordinamento per il controllo legale dei conti.
2. I componenti del Collegio sindacale restano in carica tre anni, cessando con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio del terzo anno e comunque non oltre il termine previsto dall’art. 33, comma 3, per la sua approvazione. Possono essere riconfermati una sola volta e restano nell’ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.
3. Se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più componenti subentrano i supplenti in ordine di età.
4. I nuovi componenti restano in carica fino alla successiva riunione del Consiglio generale, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l’integrazione dell’organo stesso. I componenti nominati in surroga di coloro che vengono a cessare restano in carica quanto sarebbero dovuti restare i loro predecessori.
5. Il Collegio sindacale deve assistere alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.
6. Spettano al Collegio sindacale le attribuzioni stabilite dagli artt. 2403 – 2407 del codice civile, in quanto applicabili, nonché dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
7. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

Articolo 26 – Il Segretario generale

1. Il Segretario generale dirige e coordina l’attività della Fondazione; è capo della struttura operativa della quale si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario generale ne adempie le funzioni il Vice Segretario generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all’uopo delegati dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.
3. Partecipa alle riunioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione e ne redige e sottoscrive i relativi verbali.
4. Provvede ad istruire gli atti preparatori per le deliberazioni degli Organi della Fondazione e dispone per l’esecuzione delle deliberazioni stesse.
5. Può compiere atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente.
6. Il Segretario generale o il Vice Segretario generale, se nominato, deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza nell’ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici e privati di dimensione adeguate.
7. Al Segretario generale ed al Vice Segretario generale si applicano le previsioni statutarie in materia di incompatibilità, onorabilità, decadenza e sospensione con esclusione di quanto previsto dall’art. 28, comma 1, lettera c) con riferimento al rapporto di dipendenza con la Fondazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 27 – Compensi e rimborsi

1. I compensi per i componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l’assenza di finalità lucrative, commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall’art. 9, commi 3, 4 e 5 del Protocollo d’intesa.
2. Ai componenti del Consiglio generale spetta una medaglia di presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio medesimo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio generale stesso, con parere conforme del Collegio sindacale.
3. Al Presidente, al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Consiglio stesso nonché ai membri del Collegio sindacale, spetta un compenso annuo, nonché una medaglia di presenza per le riunioni alle quali partecipano, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio generale con parere favorevole del Collegio sindacale per quanto attiene gli emolumenti (compensi e medaglie) del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione.
4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 28 – Incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente della Fondazione o di componente del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e di Segretario generale:
a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso dei membri del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Segretario generale;
c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest’ultima controllate – con esclusione del Segretario generale per quanto riguarda lo stesso – nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
d) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli delle giunte e delle unioni dei comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
e) coloro che abbiano ricoperto nei dodici mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui alla precedente lettera d);
f) coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi nei dodici mesi successivi alla cessazione del mandato per l’assunzione delle cariche di cui alla precedente lettera d);
g) coloro che svolgano funzioni di amministrazione e controllo in uno dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione di componenti del Consiglio generale della Fondazione o che abbiano in essere con tali soggetti rapporti di lavoro dipendente anche a tempo determinato o rapporti di collaborazione coordinata continuativa. I Professori universitari non sono considerati dipendenti subordinati in virtù del loro peculiare stato giuridico, ferma restando l’incompatibilità per coloro che siano componenti degli organi accademici di amministrazione e controllo in un ente designante o che detengano la rappresentanza legale dell’ente stesso;
h) coloro che ricoprano cariche in altre fondazioni di origine bancaria;
i) i dipendenti della società bancaria conferitaria di cui all’art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
l) coloro che abbiano ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria, prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico;
m) gli amministratori di enti pubblici o privati destinatari degli interventi con cui la Fondazione abbia in essere rapporti organici e permanenti.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8, comma 11, nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di altro organo o ricoprire la carica di Segretario generale della stessa.
3. Il componente di un organo che accetta la nomina in altro organo o viene nominato Segretario generale della Fondazione decade dal primo con l’accettazione della nomina. Il Segretario generale che viene nominato componente di un organo della Fondazione, cessa dalla carica con l’accettazione della nomina.
4. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente che lo sostituisce convoca, presiede e prende parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale e dell’Assemblea dei soci.
5. I componenti del Consiglio generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria di cui all’art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; non possono altresì assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale ed il Segretario generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria di cui all’art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o sue controllate e partecipate; non possono altresì assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
7. La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Articolo 29 – Conflitto d’interessi

1. Il componente del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale ed il Segretario generale che, in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Fondazione, deve darne immediata notizia all’organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario generale – al Consiglio di amministrazione, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa.
2. L’organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario generale – il Consiglio di amministrazione, valuta entro trenta giorni l’adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nel caso in cui l’interessato abbia omesso la comunicazione di cui al comma precedente, nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.
3. I componenti gli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Articolo 30 – Requisiti generali di onorabilità e di professionalità

1.I requisiti di onorabilità sono requisiti di idoneità etica confacenti ad un Ente senza scopo di lucro.
2.Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
3. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.
4. Nella nomina dei componenti degli organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell’ambito territoriale previsti dallo statuto e un’adeguata presenza di genere. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate nell’apposito regolamento.
5. I componenti degli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario generale – del Consiglio di amministrazione, tutte le situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito di onorabilità. L’organo competente deve assumere entro trenta giorni le decisioni ritenute più idonee a salvaguardia dell’autonomia, della reputazione e degli interessi della Fondazione.

Articolo 31 – Decadenza e sospensione

1. Costituiscono cause di decadenza dei componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Segretario generale:
a) la mancanza o il venir meno nonché l’omessa comunicazione da parte dell’interessato del venir meno dei requisiti richiesti per la nomina;
b) la mancata partecipazione, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento dichiarato per iscritto, alle riunioni dell’organo di appartenenza o nel caso dei componenti del Collegio sindacale alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione;
c) la partecipazione a deliberazioni riguardanti operazioni per le quali avevano un interesse in conflitto con quello della Fondazione.
2. Decade dall’incarico il componente del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per 12 mesi consecutivi all’attività consigliare.
3. Le cause di incompatibilità, previste dall’art. 28 del presente statuto, sopravvenute alla nomina, costituiscono cause di sospensione immediata dall’esercizio delle funzioni e diventano cause di decadenza se non vengono rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.
4. I componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dichiarati decaduti ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo non possono essere chiamati a far parte di organi della Fondazione nei 5 anni successivi.
5. Il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale verificano la sussistenza dei requisiti richiesti, le eventuali cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza dei propri componenti. Per il Segretario generale la verifica viene effettuata dal Consiglio di amministrazione.
6. L’organo competente deve tempestivamente assumere – comunque non oltre trenta giorni – le relative decisioni.

Articolo 32 – Computo dei mandati

1. I componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall’organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

TITOLO IV – BILANCIO, DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 33 – Bilancio e Documento programmatico previsionale

1. L’esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio generale approva il Documento programmatico previsionale dell’attività della Fondazione relativo all’esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio generale stesso. Nel Documento programmatico previsionale la Fondazione indica a fini informativi gli impieghi di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Il Documento programmatico previsionale deve essere trasmesso all’Autorità di vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione.
3. Entro quattro mesi dal termine dell’esercizio il Consiglio generale approva, vista la relazione del Collegio sindacale, il bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di amministrazione e depositati, almeno 15 giorni prima dell’approvazione, presso la sede della Fondazione. Entro i 15 giorni successivi all’approvazione la documentazione di bilancio deve essere trasmessa all’Autorità di vigilanza.
4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra in una apposita sezione gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
5. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio sindacale, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 20 giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte del Consiglio generale. Il Bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio e della relativa redditività, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di cui all’art. 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Il bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme ritenute più idonee, tenendo comunque conto delle specifiche indicazioni in merito emanate dall’Autorità di vigilanza.

Articolo 34 – Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri dei soci, delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci, del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio sindacale, sono tenuti a cura del Segretario generale.
2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività in relazione alla natura giuridica privata.
3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, viene tenuta una specifica contabilità separata e predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio d’esercizio.

Articolo 35 – Trasparenza

1. La Fondazione rende pubbliche informazioni complete sulla propria attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro e facilmente accessibile al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.
2. Sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e curricula dei componenti gli organi, esclusa l’Assemblea dei soci.

3. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all’art. 11, commi da 3 a 5, del Protocollo d’intesa.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO

Articolo 36 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Fondazione, la liquidazione è regolata dalle norme del libro primo, titolo II, capo II codice civile e dall’art. 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
L’eventuale residuo attivo risultante dal bilancio di liquidazione è attribuito ad enti che perseguono fini identici o quanto meno analoghi a quelli della Fondazione, individuati con deliberazione del Consiglio generale, approvato dall’Autorità di vigilanza.

NORME TRANSITORIE

1. Il presente statuto entra in vigore con l’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza, oppure decorso il termine previsto dall’art. 10, comma 3, lettera c) del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Del contenuto dello statuto e della sua approvazione viene assicurata adeguata pubblicità.
2. I componenti degli organi della Fondazione, con l’esclusione dell’Assemblea dei Soci, nominati anteriormente alla data di sottoscrizione del Protocollo d’intesa restano in carica nella pienezza dei rispettivi poteri fino alla loro naturale scadenza salvo il caso di sopraggiunte cause di decadenza riconducibili alle nuove previsioni di cui all’art. 28.
3. Ai componenti degli organi della Fondazione, con l’esclusione dell’Assemblea dei soci e del Segretario generale, nominati anteriormente alla data di sottoscrizione del Protocollo d’intesa, si applicano le disposizioni di cui all’art. 32, comma 1, inerenti la disciplina sui mandati parziali e consecutivi.
4. Il mandato del Presidente della Fondazione, dei componenti del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione in carica all’entrata in vigore del decreto ministeriale 18 maggio 2004, n. 150 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all’art. 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
5. Nel caso in cui uno o più componenti degli attuali organi – Consiglio generale e Consiglio di amministrazione – vengano meno nel corso del loro mandato, questi verranno tempestivamente sostituiti.
6. I Soci nominati anteriormente alla data di approvazione del presente Statuto rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.